La maggioranza popolare non bastava
La modifica costituzionale richiedeva una doppia maggioranza. Il consenso dell’insieme dell’elettorato non comportò quindi l’adozione del testo: mancava la maggioranza cantonale. Dire che l’iniziativa fu accettata cancellerebbe questa regola; negare ogni sostegno maggioritario cancellerebbe l’altra metà del risultato. La discussione sul peso dei Cantoni deve partire da questa distinzione istituzionale.
Il controprogetto indiretto era una modifica legislativa autonoma, adottata dal Parlamento. Il voto non va descritto come una scelta diretta tra i due testi sulla stessa scheda. Il rifiuto dell’iniziativa consentiva di proseguire la via del controprogetto secondo le condizioni legali previste. Contenuti e calendario di applicazione vanno poi valutati separatamente.
Tre funzioni della responsabilità
Rendere conto significa fornire informazioni sui rischi e sulle misure adottate. Può rendere visibile e confrontabile una politica aziendale, ma non garantisce l’eliminazione di un rischio né una riparazione per chi ha subito un danno. Un rapporto è uno strumento d’informazione, non il risultato sociale che descrive.
La diligenza riguarda invece la condotta: esaminare gli effetti reali o possibili delle attività, prevenire violazioni e spiegare i provvedimenti. Trasforma una promessa generale in decisioni lungo le relazioni economiche. L’efficacia dipende dall’ambito coperto, dall’attenzione ai rischi e dalla verificabilità. Non può limitarsi a una dichiarazione standard firmata dal fornitore.
La responsabilità civile risponde a un’ulteriore domanda: chi deve rispondere di un danno, davanti a quale autorità e a quali condizioni? L’iniziativa prevedeva una responsabilità collegata alle imprese controllate, con la possibilità di dimostrare la diligenza richiesta. Non rendeva una società svizzera automaticamente responsabile di qualsiasi comportamento di ogni fornitore nel mondo. Le relazioni da esaminare avevano un perimetro più ampio della responsabilità proposta.
Una rete economica comprende partner autonomi ed entità soggette a controllo effettivo. Considerarli tutti uguali impedirebbe di attribuire gli obblighi a chi dispone davvero del potere decisionale. Viceversa, guardare soltanto alla proprietà formale potrebbe ignorare forme diverse di potere economico.
Il controprogetto introduceva regole, lasciando altre domande aperte
La tabella comparativa dell’Ufficio federale di giustizia del 12 agosto 2020 distingueva l’obbligo di rapporto sulle questioni non finanziarie dai doveri specifici relativi ai minerali provenienti da zone di conflitto e al lavoro minorile. Distingueva anche le categorie di imprese interessate. Il controprogetto non equivaleva quindi né all’assenza totale di regole né all’iniziativa.
Non riprendeva il regime supplementare di responsabilità civile proposto. La differenza conta per una politica dei diritti umani: pubblicare informazioni può essere utile lasciando però aperto l’accesso alla riparazione. Sanzionare l’assenza di un rapporto e risarcire un danno subito da una persona non svolge la stessa funzione.
Anche la cronologia separa decisione e applicazione. Soltanto il 3 dicembre 2021 il Consiglio federale annunciò l’entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° gennaio 2022, con prima applicazione all’esercizio 2023. Sono sviluppi successivi al dibattito del 2020, non obblighi già applicati nell’anno della votazione.
Rispondere concretamente alla complessità internazionale
Gli oppositori sottolineavano rischi d’incertezza giuridica, procedimenti complessi e svantaggi economici per la Svizzera. Il coordinamento internazionale è necessario: definizioni compatibili e cooperazione tra autorità possono ridurre contraddizioni e facilitare verifiche. Ma la complessità di una filiera non fa sparire le persone che vi lavorano o vivono vicino agli impianti.
La risposta deve riguardare i meccanismi. Obblighi proporzionati ai rischi possono concentrare l’impegno sulle violazioni più gravi. Collaborare con produttori e autorità dei Paesi interessati può migliorare le pratiche invece di favorire un ritiro immediato. Se un acquirente impone prezzi o tempi incompatibili con una produzione sicura, occorre esaminare anche le sue decisioni, non soltanto le dichiarazioni del fornitore. È un criterio di analisi, non un’accusa contro un’impresa determinata.
Per il PCP, rapporti internazionali stabili devono fondarsi su cooperazione, sviluppo produttivo e tutela del lavoro. Le regole devono riferirsi ai rischi e al potere economico effettivo, indipendentemente dal Paese partner. Non devono diventare un pretesto per selezionare avversari geopolitici tollerando altrove le stesse pratiche.
La lezione del 2020 è precisa: la trasparenza è necessaria, ma non deve assorbire la discussione su prevenzione e riparazione. Una politica credibile indica ciò che un’impresa deve conoscere, ciò che deve cambiare e come le persone interessate possano far valere i diritti. Sono tre domande distinte, anche quando un testo decide di affrontarne soltanto una parte.
Documenti e fonti
- DFJP — Initiative populaire Entreprises responsables : résultats finaux officiels et dossier de votation
- Office fédéral de la justice — Tableau comparatif de l’initiative sur les multinationales responsables et du contre-projet indirect
- Conseil fédéral — Explications pour la votation du 29 novembre 2020
- Conseil fédéral — Les dispositions visant à mieux protéger l’être humain et l’environnement entreront en vigueur le 1er janvier 2022